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Whistleblowing

Procedure e modalità per le segnalazioni di illecito.

Cosa è il whistleblowing?

È una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, menzionata nel Piano Nazionale Anticorruzione e ripresa dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'USR - Emilia Romagna.

Si applica anche al mondo scolastico?

Sì. Con la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.

Come funziona?

Il dipendente che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro, può, oltre a segnalare l’illecito al proprio superiore gerarchico e alle diverse autorità giudiziarie:

  • inoltrare la segnalazione al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione (RTPC), utilizzando la casella di posta elettronica [email protected] . L’accesso a tale casella di posta, appositamente creata anche per chi volesse informare il Responsabile della prevenzione della trasparenza e corruzione al fine di permettergli la vigilanza sulla corretta esecuzione del PTPC, è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, e a dipendenti individuati come “incaricati del trattamento dei dati personali” secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, ciò in linea con la riservatezza che connota la gestione di tale canale differenziato di comunicazione con il Responsabile.
  • scrivere alla casella di posta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, tramite il servizio postale. In questo caso per poter usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa e che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”. In ogni caso è garantita, da parte dell’Amministrazione ricevente, la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

Cosa non rientra nel whistleblower?

Fatti e situazioni non conosciuti direttamente, ma riferiti da terzi.

Segnalazioni di rilevanza penale, già all’attenzione dell’Autorità giudiziaria.

Segnalazioni non provenienti da docenti, personale ATA, dirigenti scolastici o comunque pubblici dipendenti.

Segnalazioni generiche e poco circostanziate.

Segnalazioni di fatti ed episodi che non abbiamo a che fare con la corruzione.

Comunicato del Presidente ANAC del 6  febbraio 2018: Segnalazioni  di illeciti presentate dal dipendente pubblico (c.d. Whistleblower)

Il sistema dell’ANAC per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 così come modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179.

Ti ricordiamo che ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

Ti ricordiamo inoltre che la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.

Registrando la tua segnalazione su questo portale, otterrai un codice identificativo univoco, “key code”, che dovrai utilizzare per “dialogare” con ANAC in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

Ricordati di conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.

 

Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015: “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala  illeciti (c.d. whistleblower)” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 2015)