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Codici disciplinari e di condotta

La pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola dei documenti di seguito allegati equivale a tutti gli effetti alla loro affissione all’ingresso della sede di lavoro, così come prescrive la modifica all’art. 55 del D. Lgsl. 165/2001.

  • Testo Unico sul Pubblico Impiego n°165/01 successivamente aggiornato dalla Riforma Brunetta (D.lgs.n°150/2009)
  • Codice di condotta dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Ad integrazione e chiarimento si aggiunge la Circolare MIUR – Dipartimento per l’istruzione-Ufficio IV, n. 88 Prot. n. 3308 dell’8 novembre 2010, recante ad oggetto “Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”, con acclusi i seguenti allegati

  • Tabella 1 – Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico
  • Tabella 2 – Personale ATA: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare
  • Tabella 3 – Personale docente: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare
  • Tabella 4 – Dirigenti Scolastici: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare

Come indicato dal testo dell’art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, le nuove disposizioni costituiscono norme imperative, ai sensi degli artt. 1339 e 1441 del codice civile e, pertanto, integrano e modificano le fattispecie disciplinari previste dai C.C.N.L. “Comparto Scuola” siglato il 27.11.2009, comportando l’inapplicabilità di quelle incompatibili con quanto disposto dalle modifiche introdotte al D.Lgs. 165/2001.


Il codice di condotta, emanato in attuazione della legge anti-corruzione (legge n. 190 del 2012), in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indica i doveri di comportamento dei dipendenti delle PA e prevede che la loro violazione è fonte di responsabilità disciplinare.

 Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici è entrato in vigore il 19 giugno 2013. 

Tra le disposizioni del codice ci sono:

  • il divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il divieto di accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore (non superiore a 150 euro) – anche sotto forma di sconto. I regali e le altre utilità comunque ricevuti sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali;
  • la comunicazione del dipendente della propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni (esclusi partici politici e sindacati) i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio;
  • la comunicazione, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, dei rapporti diretti o indiretti di collaborazione avuti con soggetti privati nei 3 anni precedenti e in qualunque modo retribuiti, oltre all’obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado);
  • l’obbligo per il dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi anche non patrimoniali, derivanti dall’assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
  • la tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali adottati (che dovrà essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale).
  • il rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione nell’utilizzo del materiale o delle attrezzature assegnate ai dipendenti per ragioni di ufficio, anche con riferimento all’utilizzo delle linee telematiche e telefoniche dell’ufficio;
  • gli obblighi di comportamento in servizio nei rapporti e all’interno dell’organizzazione amministrativa;
  • per i dirigenti, l’obbligo di comunicare all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porli in conflitto d’interesse con le funzioni che svolgono; l’obbligo di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale previste dalla legge; il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di evitare che si diffondano notizie non vere sull’organizzazione, sull’attività e sugli altri dipendenti;

è infine assicurato il meccanismo sanzionatorio per la violazione dei doveri di comportamento.

(DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62: Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104) (GU Serie Generale n.129 del 4-6- 2013 )

D.P.R. n. 81del 13 giugno 2023 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidentedella Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamentodei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165»

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